I provvedimenti legislativi più importanti in materia di etichettatura degli oli sono i seguenti:
- Il reg. (CE) 1513 / 2001 del 23 luglio 2001, il cui allegato riporta le nuove descrizioni e
definizioni degli oli di oliva applicabili dal 1 Novembre 2003.
- Il reg. (CE) 796 / 2002 del 6 maggio 2002 che ha introdotto interessanti novità sulla
valutazione organolettica degli oli vergini di oliva ( Panel Test – Nuovo metodo del
calcolo della mediana ).
- La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
riavvicinamento delle legislazioni degli stati concernenti l’etichettatura.
- Il reg. CE 1019/2002 del 14.06.2002 relativo alle norme di commercializzazione
dell’olio di oliva, che introduce alcune novità, in particolare:
- la capacità massima di 5 litri per gli imballaggi destinati al consumatore finale che
dovranno avere una chiusura ermetica ed essere etichettati.
- l’etichetta dovrà riportare un’informazione sulla categoria dell’olio.
- la designazione dell’ origine (ancora facoltativa) di un olio è possibile:
a livello regionale per gli oli che hanno ottenuto la registrazione della D.O.P. I.G.P.
negli altri casi, si indica lo Stato membro, la Comunità o un Paese terzo
- le indicazioni facoltative " prima spremitura a freddo ” e " estratto a freddo " sono
riservate agli oli vergini ottenuti con processi estrattivi che non superano la temperatura di
27° C.
I titolari dei frantoi dovranno fornire, per ogni partita di olive lavorate, una dichiarazione
che indica i mezzi tecnologici istallati per garantire la veridicità delle dichiarazioni.
N.B. la parola " estratto " potrà essere sostituita dalle parole "ottenuto" o "prodotto".
- l’indicazione facoltativa dell’ acidità potrà figurare solo se accompagnata dai valori
dell’ indice dei perossidi, del tenore in cere, e dei valori spettro fotometrici, ( K232,
K270, Delta K ).
I valori potranno essere seguiti dalla frase " valori massimi all’atto del confezionamento ".
Chiunque intende riportare in etichetta l’ indicazione dell’acidità e degli altri parametri
previsti, dovrà predisporre i mezzi di prova necessari per verificare la conformità del
prodotto ai limiti indicati.
- qualche problema è sorto sulla corretta interpretazione dell’art. 5 lettera c) del
citato Reg. CE 1019 / 2002, per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche
che possono essere riportate in etichetta per evidenziare alcune caratteristiche
distintive di pregio. Si è quindi reso necessario un rinvio al 1° novembre 2004,
quando sarà resa nota la" lista degli attributi positivi " di cui è stata preannunciata
l’adozione, con il relativo metodo di analisi.
- L’indicazione dell’origine geografica " Olio Italiano " potrà essere riportata solo nel
caso in cui l’olio vergine, o extra vergine sia stato ottenuto in Italia da olive italiane.
Nel caso di miscele, si potrà indicare l’origine della quota prevalente dell’olio a
condizione che la stessa sia almeno pari al 75 %.
- Altre indicazioni facoltative non esplicitamente disciplinate si possono riportare
purché non inducano in errore il consumatore sulle caratteristiche dell’olio e siano
verificabili con specifici mezzi di prova.
NORME NAZIONALI IN MATERIA DI ETICHETTATURA
D. L . vo n° 109 del 27.01.92 sostituito e modificato dal D. L . vo n° 181 del 13.06.2003
Articolo 2. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad
assicurare la corretta informazione del consumatore.
L’etichetta dovrà essere predisposta in modo da:
- Non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e
precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità,
sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di
ottenimento.
- Non deve attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede.
- Non deve suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando i prodotti
analoghi possiedono caratteristiche identiche.
- Non deve inoltre attribuire proprietà atte a prevenire curare o guarire una malattia
umana né accennare a tali proprietà.
In applicazione dell’art. 3 del D.L.vo n°109/92 sull’etichetta di un olio extra vergine di oliva
dovranno essere riportate in modo chiaro e leggibile, in caratteri anche diversi per forma,
grandezza e colore, le seguenti diciture:
- La denominazione di vendita: Olio extra vergine d’oliva
- L’informazione sulla categoria dell’olio: Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici.
- Il quantitativo netto espresso in litri nelle seguenti capacità:
0,10 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 2 – 3 e 5 litri
- Il Nome o la Ragione sociale e l’Indirizzo del produttore oppure del confezionatore
o di un venditore che risiede nella comunità
- La Sede dello stabilimento di confezionamento o di produzione
- Il termine minimo di conservazione espresso con la seguente dicitura:
da consumarsi preferibilmente entro il mese di . . . . . . dell’anno . . . . oppure
da consumarsi entro la fine dell’anno . . . . . .
- Le condizioni per la conservazione:
"conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore "
- La raccomandazione: " non disperdere nell’ambiente dopo l’uso "
- Il Lotto di confezionamento
N.B. E’ obbligatorio riportare nello stesso campo visivo la denominazione
di vendita, il quantitativo netto, ed il termine minimo di conservazione.
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Nuova classificazione degli oli di oliva (applicabile dal 1° Novembre 2003) |
| OLII DI OLIVA VERGINI |
Acidità libera
espressa in grammi di acido
oleico per 100 grammi di olio |
| Olio extra vergine di oliva |
< 0,8 g |
| Olio di oliva vergine |
< 2 g |
| Olio di oliva lampante |
> 2g |
| Olio d’oliva - Composto di oli di
oliva raffinati e oli di oliva vergini |
< 1 g |
| Olio di sansa di oliva |
< 1 g |
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Dal 1 novembre 2003 dovrà essere riportata l’informazione sulla categoria dell’olio.
Per l’olio extra vergine di oliva :
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici
Per l’olio di oliva vergine :
Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici
Per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini :
Olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito
un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive
Per l’olio di sansa di oliva :
Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione
del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva
e di oli ottenuti direttamente dalle olive
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Altre indicazioni facoltative ammesse in etichetta
Il reg. CE 1019/ 2002 art. 4, 5 e 6 ha introdotto alcune regole che devono applicarsi nei
casi in cui il produttore o il confezionatore intenda evidenziare una caratteristica distintiva
degli oli.
Per esempio gli oli extra vergini ottenuti da agricoltura biologica oppure quelli ottenuti con
nuovi metodi estrattivi come gli oli extra vergini denocciolati,ed ancora quegli oli extra
vergini per i quali le aziende hanno chiesto ad organismi esterni di certificazione di
attestare i requisiti di pregio (organolettici ed analitici ) che si intende evidenziare.
In tal caso le imprese dovranno rispettare le prescrizioni che pongono a loro carico l’onere
della prova delle affermazioni riportate in etichetta. Esse dovranno essere misurabili
mediante determinazioni analitiche approvate, oppure risultanti da documenti ufficiali.
Le imprese accettano i controlli disposti dagli organismi di controllo autorizzati, che
verificheranno con controlli analitici e documentali in tutta la filiera produttiva anche presso
i fornitori dell’olio, la veridicità della caratteristica distintiva che l’impresa intende
rivendicare in etichetta.
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