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LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI
OLI DI OLIVA

    I provvedimenti legislativi più importanti in materia di etichettatura degli oli sono i seguenti:

  • Il reg. (CE) 1513 / 2001 del 23 luglio 2001, il cui allegato riporta le nuove descrizioni e definizioni degli oli di oliva applicabili dal 1 Novembre 2003.

  • Il reg. (CE) 796 / 2002 del 6 maggio 2002 che ha introdotto interessanti novità sulla valutazione organolettica degli oli vergini di oliva ( Panel Test – Nuovo metodo del calcolo della mediana ).

  • La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli stati concernenti l’etichettatura.

  • Il reg. CE 1019/2002 del 14.06.2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, che introduce alcune novità, in particolare:

    1. la capacità massima di 5 litri per gli imballaggi destinati al consumatore finale che dovranno avere una chiusura ermetica ed essere etichettati.

    2. l’etichetta dovrà riportare un’informazione sulla categoria dell’olio.

    3. la designazione dell’ origine (ancora facoltativa) di un olio è possibile: a livello regionale per gli oli che hanno ottenuto la registrazione della D.O.P. I.G.P. negli altri casi, si indica lo Stato membro, la Comunità o un Paese terzo

    4. le indicazioni facoltative " prima spremitura a freddo ” e " estratto a freddo " sono riservate agli oli vergini ottenuti con processi estrattivi che non superano la temperatura di 27° C.
      I titolari dei frantoi dovranno fornire, per ogni partita di olive lavorate, una dichiarazione che indica i mezzi tecnologici istallati per garantire la veridicità delle dichiarazioni. N.B. la parola " estratto " potrà essere sostituita dalle parole "ottenuto" o "prodotto".

    5. l’indicazione facoltativa dell’ acidità potrà figurare solo se accompagnata dai valori dell’ indice dei perossidi, del tenore in cere, e dei valori spettro fotometrici, ( K232, K270, Delta K ). I valori potranno essere seguiti dalla frase " valori massimi all’atto del confezionamento ". Chiunque intende riportare in etichetta l’ indicazione dell’acidità e degli altri parametri previsti, dovrà predisporre i mezzi di prova necessari per verificare la conformità del prodotto ai limiti indicati.

    6. qualche problema è sorto sulla corretta interpretazione dell’art. 5 lettera c) del citato Reg. CE 1019 / 2002, per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche che possono essere riportate in etichetta per evidenziare alcune caratteristiche distintive di pregio. Si è quindi reso necessario un rinvio al 1° novembre 2004, quando sarà resa nota la" lista degli attributi positivi " di cui è stata preannunciata l’adozione, con il relativo metodo di analisi.

    7. L’indicazione dell’origine geografica " Olio Italiano " potrà essere riportata solo nel caso in cui l’olio vergine, o extra vergine sia stato ottenuto in Italia da olive italiane. Nel caso di miscele, si potrà indicare l’origine della quota prevalente dell’olio a condizione che la stessa sia almeno pari al 75 %.

    8. Altre indicazioni facoltative non esplicitamente disciplinate si possono riportare purché non inducano in errore il consumatore sulle caratteristiche dell’olio e siano verificabili con specifici mezzi di prova.





NORME NAZIONALI IN MATERIA DI ETICHETTATURA

D. L . vo n° 109 del 27.01.92 sostituito e modificato dal D. L . vo n° 181 del 13.06.2003 Articolo 2. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta informazione del consumatore.

L’etichetta dovrà essere predisposta in modo da:

- Non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento.

- Non deve attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede.

- Non deve suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche.

- Non deve inoltre attribuire proprietà atte a prevenire curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

In applicazione dell’art. 3 del D.L.vo n°109/92 sull’etichetta di un olio extra vergine di oliva dovranno essere riportate in modo chiaro e leggibile, in caratteri anche diversi per forma, grandezza e colore, le seguenti diciture:

  • La denominazione di vendita: Olio extra vergine d’oliva

  • L’informazione sulla categoria dell’olio: Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

  • Il quantitativo netto espresso in litri nelle seguenti capacità:
    0,10 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 2 – 3 e 5 litri

  • Il Nome o la Ragione sociale e l’Indirizzo del produttore oppure del confezionatore o di un venditore che risiede nella comunità

  • La Sede dello stabilimento di confezionamento o di produzione

  • Il termine minimo di conservazione espresso con la seguente dicitura: da consumarsi preferibilmente entro il mese di . . . . . . dell’anno . . . . oppure da consumarsi entro la fine dell’anno . . . . . .

  • Le condizioni per la conservazione:
    "conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore "

  • La raccomandazione: " non disperdere nell’ambiente dopo l’uso "

  • Il Lotto di confezionamento



N.B. E’ obbligatorio riportare nello stesso campo visivo la denominazione di vendita, il quantitativo netto, ed il termine minimo di conservazione.
Nuova classificazione
degli oli di oliva
(applicabile dal 1° Novembre 2003)
OLII DI OLIVA VERGINI Acidità libera
espressa in grammi di acido
oleico per 100 grammi di olio
Olio extra vergine di oliva < 0,8 g
Olio di oliva vergine < 2 g
Olio di oliva lampante > 2g
Olio d’oliva - Composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini < 1 g
Olio di sansa di oliva < 1 g
Dal 1 novembre 2003 dovrà essere riportata l’informazione sulla categoria dell’olio.

Per l’olio extra vergine di oliva :
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Per l’olio di oliva vergine :
Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini :
Olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive

Per l’olio di sansa di oliva :
Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e di oli ottenuti direttamente dalle olive
Altre indicazioni facoltative ammesse in etichetta

Il reg. CE 1019/ 2002 art. 4, 5 e 6 ha introdotto alcune regole che devono applicarsi nei casi in cui il produttore o il confezionatore intenda evidenziare una caratteristica distintiva degli oli.
Per esempio gli oli extra vergini ottenuti da agricoltura biologica oppure quelli ottenuti con nuovi metodi estrattivi come gli oli extra vergini denocciolati,ed ancora quegli oli extra vergini per i quali le aziende hanno chiesto ad organismi esterni di certificazione di attestare i requisiti di pregio (organolettici ed analitici ) che si intende evidenziare. In tal caso le imprese dovranno rispettare le prescrizioni che pongono a loro carico l’onere della prova delle affermazioni riportate in etichetta. Esse dovranno essere misurabili mediante determinazioni analitiche approvate, oppure risultanti da documenti ufficiali. Le imprese accettano i controlli disposti dagli organismi di controllo autorizzati, che verificheranno con controlli analitici e documentali in tutta la filiera produttiva anche presso i fornitori dell’olio, la veridicità della caratteristica distintiva che l’impresa intende rivendicare in etichetta.

ALCUNI ESEMPI DI ETICHETTE DI OLIO:

Azienda agricola che ha prodotto ed imbottigliato il proprio olio extra vergine riportando in etichetta i soli riferimenti obbligatori
Vendita ad occasionali clienti presso i frantoi o aziende agricole Dal 1° novembre 2003 l’olio venduto nelle aziende agricole o presso i frantoi deve essere presentato in contenitori della capacità massima di 5 litri provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione


Azienda agricola che ha imbottigliato olio extra vergine che ha ottenuto la certificazione dell’indicazione geografica protetta (IGP)


Frantoio con sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche. Durante la lavorazione la temperatura della pasta di olive è tenuta al di sotto di 27°.


Produttore che ha franto le olive in un frantoio dotato di un sistema di controllo della temperatura al di sotto di 27°e che intende riportare in etichetta il valore dell’acidità


Azienda agricola che ha prodotto olio extra vergine di oliva da agricoltura biologica


Oleificio che confeziona olio vergine di oliva


Catena di supermercati che ha commissionato ad un oleificio di confezionare per proprio conto olio di oliva, ed omette per motivi legati alla concorrenza di indicare la ragione sociale del confezionatore.
Agriturismo Fiore di Campo - Vendita Ceramiche e Legno Lavorati a mano
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